Statuto “BARIKADA aps”

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali 

È costituita l’Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata “BARIKADA aps” (indicata anche come “Associazione” nel presente testo) con sede legale in Trieste (TS). Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dal Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione è centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Condividendone le finalità, aderisce all’associazione e rete associativa nazionale “ARCI aps”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell’intera comunità. Sono finalità dell’associazione: 

🔹 la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità; 

🔹 la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l’espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale; 

🔹 il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell’accesso universale alla conoscenza, al sapere, all’educazione, alla cultura, all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell’inclusione digitale (e-inclusion); 

🔹 la creazione di una società interculturale che valorizza le diversità linguistiche presenti a Trieste e nel Friuli Venezia Giulia come la minoranza linguistica slovena (legge 23 febbraio 2001, n. 38); 

🔹 la promozione di un approccio di genere nell’Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza; 

🔹 la promozione e l’ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e; 

🔹 l’affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva; 

🔹 la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l’autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione; 

🔹 la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche; 

🔹 la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell’associazionismo giovanile; 

🔹 la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell’antiproibizionismo; 

🔹 la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l’autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l’azione; 

🔹 la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura; 

🔹 la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell’autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze; 

🔹 il ripudio della guerra e l’impegno per l’affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l’azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari; 

🔹 l’impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell’ambiente, dell’ecosistema, dell’economia circolare e della giustizia climatica, l’architrave di una società e di un’economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale; 

🔹 la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono;

🔹 la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l’assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita; 

🔹 la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio.

Articolo 3 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi 

I) L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS: 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

In particolare l’associazione si propone di organizzare: 

🔹 attività culturali: dibattiti, conferenze, seminari, proiezioni di film e documentari, musica dal vivo, attività e spettacoli teatrali, rassegne, corsi, festival, iniziative di approfondimento e di attualità; 

🔹 attività di formazione: formazione di carattere storico e culturale, rivolte soprattutto ai giovani, nonché istituzione di gruppi di studio e di ricerca sociale, economica e di approfondimento culturale, prevedendo anche la messa a disposizione degli spazi dell’associazione per attività di formazione di gruppo o per “aula studio”; 

🔹 attività editoriale: pubblicazione di opuscoli, libri, bollettini, atti di convegni e seminari, degli studi e delle ricerche compiuti anche in collaborazione con altri soggetti e realtà culturali, nonché produzione di materiali audiovisivi; 

🔹 attività di carattere promozionale e pubblicitario: presentazione di libri, opuscoli, giornali, periodici, filmati e prodotti audiovisivi o multimediali in genere; 

🔹 attività artistiche: serigrafia, grafica, stampe artistiche, corsi, mostre, iniziative teatrali; 

🔹 attività sociali: apertura di sportelli di assistenza e consulenza ai lavoratori, ai precari e ai disoccupati, ai migranti, ai giovani e ad altre categorie potenzialmente bisognose di sostegno, azioni di miglioramento del territorio, iniziative di volontariato e di supporto logistico rivolte alla cittadinanza; 

🔹 attività rivolte alla solidarietà internazionale: iniziative di sensibilizzazione, dibattiti e raccolte fondi da devolvere a enti e associazioni internazionali; 

🔹 organizzazione di visite guidate con finalità culturali, formative e di valorizzazione del territorio; 

🔹 attività di raccolta fondi: iniziative per il sostegno delle attività dell’Associazione, anche aperte al pubblico, e possibilità di ottenere donazioni e contributi. Le attività possono essere realizzate direttamente dall’Associazione o in collaborazione con circoli, associazioni, sindacati, cooperative, imprese, enti pubblici e realtà sociali del territorio, stipulando eventualmente convenzioni e accordi, sia nella sede sociale sia in altri spazi. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento dell’Associazione. 

II) L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto. 

Articolo 4 – Volontariato 

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell’Associazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. L’Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. Laddove necessario o obbligatorio per legge, l’associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato. 

I/le Soci/e

Articolo 5 – Ammissione dei soci 

Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall’art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell’Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e dei regolamenti interni e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. Possono aderire all’associazione, oltre alle persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle APS associate.

Articolo 6 – Procedimento di ammissione 

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione, e in ogni caso entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso. 

Articolo 7 – Diritti dei soci 

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli/le soci/e hanno diritto a: 

🔹 frequentare la sede dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; 

🔹 riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione e concorrere all’elaborazione del programma; 

🔹 discutere e approvare i rendiconti; 

🔹 eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo; 

🔹 esaminare i libri sociali, per visione diretta presso la sede dell’associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo; 

🔹 approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea. 

Articolo 8 – Doveri dei soci 

Il/la socio/a è tenuto/a a: 

🔹 rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali; 

🔹 versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti; 

🔹 mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature; 

🔹 rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione o, in mancanza, all’Assemblea dei soci; 

🔹 osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile. In mancanza di un Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale ARCI di riferimento. 

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio 

La qualifica di socio/a si perde per: 

🔹 decesso; 

🔹 scioglimento dell’Associazione; 

🔹 dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; 

🔹 espulsione o radiazione. 

Articolo 10 – Azioni disciplinari 

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi: 

🔹 mancato pagamento della quota associativa annuale;

🔹 inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; 

🔹 denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei/lle suoi/e soci/e; 

🔹 l’attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; 

🔹 il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; 

🔹 appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione; 

🔹 l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza; 

🔹 l’arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto. 

Articolo 11 – Trasparenza 

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all’art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all’ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso. 

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12 – Patrimonio 

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative. 

Esso è costituito da: 

🔹 beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione; 

🔹 eccedenze degli esercizi annuali; 

🔹 erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti; 

🔹 fondo di riserva; 

🔹 partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa; 

🔹 ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un’associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Articolo 13 – Fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento dell’associazione sono: 

🔹 quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e; 

🔹 proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; 

🔹 proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; 

🔹 contributi pubblici e privati; 

🔹 erogazioni liberali; 

🔹 raccolte fondi; ogni altra entrata diversa non sopra specificata. 

Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio 

L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. 

Articolo 15 – Bilancio sociale 

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell’Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall’assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio. Organismi dell’Associazione 

Articolo 16 – Organismi 

Sono organismi di direzione dell’Associazione: 

🔹 l’Assemblea dei Soci; 

🔹 il Consiglio Direttivo. 

È organismo di garanzia e controllo: 

🔹 l’Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017 

Gli organismi durano in carica quattro anni e i componenti sono rieleggibili. 

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto. 

Articolo 17 – Partecipazione 

Partecipano all’Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa. Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi nella bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima. 

Articolo 18 – Assemblea straordinaria 

L’Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l’organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei/lle soci/e aventi diritto al voto. L’Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. 

Articolo 19 – Convocazione dell’Assemblea 

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni di cui all’art. 20. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. 

Articolo 20 – Modifiche statutarie 

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/lle soci/e con diritto di voto, e il voto favorevole di almeno tre quinti dei/lle partecipanti. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione valgono le norme di cui all’art. 31. 

Articolo 21 – Svolgimento dell’assemblea 

L’Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell’Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall’Assemblea stessa. Il/la presidente dell’Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati restano successivamente agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione.

Articolo 22 – Competenze dell’assemblea 

L’Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 7: 

a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali; 

b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; 

c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 

d) approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale; 

e) approva le linee generali del programma di attività per l’anno in corso e l’eventuale relativo documento economicoprogrammatico; 

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; 

g) delibera sulle modificazioni dello statuto; 

h) delibera sull’assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari; 

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; 

l) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale; 

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza. 

Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci, che ne stabilisce il numero, potendo essere composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione previsto dall’art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 – Commissioni di lavoro e incarichi 

Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall’art. 4. 

Articolo 25 – Cariche sociali 

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: 

– il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell’Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile; 

– il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; 

– il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all’articolo 28 dello statuto. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione. 

– Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 26 – Competenze del Consiglio Direttivo

 Compiti del Consiglio Direttivo sono: 

🔹 convocare l’Assemblea dei soci; 

🔹 eseguire le delibere dell’Assemblea; 

🔹 formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; 

🔹 predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall’art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. 

🔹 predisporre l’eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall’art. 14 del CTS; 

🔹 individuare le attività diverse di cui all’articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell’Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio; 

🔹 predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale; 

🔹 predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea; 

🔹 all’interno delle linee guida definite dall’Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento; 

🔹 deliberare circa l’ammissione dei/lle soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e; 

🔹 deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/lle soci/e; 

🔹 sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione; 

🔹 stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali; 

🔹 curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo; 

🔹 decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; 

🔹 presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente al medesimo; 

🔹 stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali; 

🔹 compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all’Assemblea dei soci. 

Articolo 27 – Convocazione del Consiglio direttivo 

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente. 

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. 

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. 

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. 

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo. 

Articolo 28 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri 

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. 

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio. Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato dei non eletti all’elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. 

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/lle Consiglieri/e. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni. 

Articolo 29 – Organo di controllo 

I) L’organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. L’organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l’unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all’art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II. 

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità. 

III) L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, comma I, lett. a). 

IV) L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo. 

V) I/le componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell’organo di controllo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo. 

Articolo 30 – Revisione legale 

I. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, nei casi previsti dall’art. 31 del CTS l’Associazione: 

α. potrà incaricare della revisione legale dei conti l’Organo di controllo, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro; 

β. ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. 

Norme di Scioglimento

Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. 

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell’art. 50 del CTS. 

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo. 

Disposizioni Finali

Articolo 32 – Rinvii 

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma dello statuto nazionale di “ARCI aps”, del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti. 

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